Decreto 15 maggio 2020 – La nuova norma tecnica di P.I. per le autorimesse
Il decreto 15 maggio 2020: cosa cambia
In data 23 maggio 2020 è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero degli Interni 15 maggio
2020 Approvazione delle norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa a firma del Ministro Lamorgese.
Detto decreto è composto da 3 articoli e un allegato, l’entrata in vigore è fissata centottanta giorni dopo la data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, vale a dire in data 19 Novembre 2020.
Il decreto porta alcune sostanziali modifiche alla normativa in materia di prevenzione incendi relativa alle attività di autorimessa; di seguito se ne analizzano e discutono le principali, nell’ordine in cui esse sono presentate all’interno del decreto stesso.
Articolo 1: è esplicitato che l’allegato 1, sostituisce integralmente il capitolo V.6 – Autorimesse della sezione V dell’allegato 1 al decreto del Ministro dell’interno 3 ag osto 2015. Con il nuovo decreto anche la sezione V.6 del codice di prevenzione incendi, pubblicata originariamente in allegato al DM 3 agosto 2015 viene rivisitata alla stregua di quanto avvenuto alle sezioni V.1 aree a rischio specifico, V.2 aree a rischio per atmosfere esplosive, V.3 vani degli ascensori.
Articolo 2: si chiarisce che la modifica dell’articolo 2-bis del DM 3 agosto 2015, introdotto all’interno del Testo Unico con la pubblicazione del DM 12 aprile 2019, regola le modalità di applicazione delle norme tecniche contenute all’allegato 1 del DM 3 agosto 2015 e smi, ovvero delle prescrizioni del nuovo codice di prevenzione incendi; in particolare l’articolo 2-bis elenca quelle attività, individuate ai sensi del DPR 151/2011, per le quali è fatta salva la possibilità di applicare in alternativa al codice le regole tecniche precedenti le quali non si applicano alle attività elencate al comma 1 dell’articolo 2 dello stesso DM 03 agosto 2015.
La modifica introdotta dal DM 15 maggio 2020 consiste nella soppressione della lettera e) del comma 1 dell’articolo -bis introdotto dal DM 12 aprile 2019 ovvero:
e) 75, con esclusione dei depositi di mezzi rotabili e dei locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili.
Si riporta, per completezza, la definizione dell’attività associata la numero 75 dell’elenco delle attività soggette a controlli di prevenzioni incendi del DPR 151/2011: Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m2; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m2.
L’articolo 2 del DM 15 maggio 2020 di fatto esclude per le sopracitate attività la possibilità di applicare norme tecniche diverse da quanto contenuto alla sezione V.6 del codice di prevenzione incendi. È esplicitamente decretata la fine del doppio binario per le attività in oggetto. Tale novità e rimarcata definitivamente all’articolo successivo.
Articolo 3 comma 2: è sancita l‘abrogazione del DM 1 febbraio 1986 recante «Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio delle autorimesse e simili» e del DM 22 novembre 2002 recante «Disposizioni in materia di parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all’interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell’impianto»
Inoltre al comma 1 del medesimo articolo è precisato che l’emanazione del nuovo decreto non comporta adeguamenti per le autorimesse che, alla data di entrata in vigore dello stesso, ricadano in uno dei seguenti casi:
- siano già in regola con almeno uno degli adempimenti previsti agli articoli 3, 4 o 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151;
- siano state progettate sulla base dei provvedimenti normativi richiamati in premessa, comprovati da atti rilasciati dalle amministrazioni competenti.
Il comma 3 si occupa degli interventi di modifica ovvero di ampliamento delle autorimesse esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto precisando che in tali casi si applicano le disposizioni previste dall’art. 2, commi 3 e 4 del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, come modificato dal decreto del Ministro dell’interno 12 aprile 2019:
3. Per gli interventi di modifica ovvero di ampliamento alle attività di cui al comma 1, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti, nella parte dell’attività non interessata dall’intervento, siano compatibili con gli interventi da realizzare.
4. Per gli interventi di modifica o di ampliamento delle attività esistenti di cui al comma 1, non rientranti nei casi di cui al comma 3, si continuano ad applicare le specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui all’art. 5 comma 1 -bis e, per quanto non disciplinato dalle stesse, i criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all’art. 15, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Nei casi previsti dal presente comma, è fatta salva, altresì, la possibilità per il responsabile dell’attività di applicare le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, all’intera attività.
In conclusione il nuovo decreto porta le attività di autorimessa tra quelle per cui diventa cogente la progettazione in ottemperanza alle indicazioni contenute nel codice di prevenzione incendi, tale novità è resa esplicita e non interpretabile attraverso l’abrogazione dello storico decreto del 1986. Sono fatte salve dalla nuova regola tecnica le autorimesse esistenti e conformi alla normativa vigente all’epoca della realizzazione e le autorimesse esistenti alla data di pubblicazione del decreto che richiedano modifiche non sostanziali all’attività.
La nuova regola V.6: un confronto con la prima pubblicazione
Si analizzano di seguito le novità introdotte dall’allegato 1 del DM 15 maggio 2020 confrontando punto per punto quanto pubblicato alla sezione V.6 della versione originale del DM 3 agosto 2015; si ricorda nuovamente che l’allegato 1 sostituisce integralmente la prima versione pubblicata nel 2015.
Il campo di applicazione rimane invariato, ovvero autorimesse con superficie superiore a 300 m2; le precisazioni fatte al comma 2 della sezione V.6.1 della versione originale sono accorpate alla nuova definizione di autorimessa che diventa:
Area coperta, con servizi annessi e pertinenze, destinata al ricovero, alla sosta ed alla manovra di veicoli. Non sono considerate autorimesse le aree coperte destinate al ricovero, alla sosta ed alla manovra di veicoli in cui:
- ciascun posto auto sia accessibile direttamente da spazio scoperto con un percorso massimo inferiore a 2 volte l’altezza del piano di parcamento;
- il ricovero destinato all’esposizione, alla vendita o al deposito di veicoli provvisti di quantitativi limitati di carburante per la movimentazione nell’area.
Sono eliminate le definizioni di: autorimessa privata, autorimessa pubblica, autorimessa a spazio aperto; nella sezione V.6.2 delle definizioni si parla ora di superficie complessiva dell’autorimessa relativamente alla superficie lorda dell’autorimessa al netto delle pertinenze compartimentate, la superficie complessiva dell’autorimessa è data dalla somma delle superfici delle aree TA, TB e TM1 non compartimentate. Le aree TB sostituiscono la nomenclatura TZ per le aree destinate ai servizi annessi all’autorimessa.
È introdotta la nuova classificazione delle autorimesse in relazione alle caratteristiche prevalenti degli occupanti occ che rimanda direttamente alla sezione G.3.2 del codice in cui è definito il rischio vita. La nuova classificazione prende il posto della vecchia classificazione in relazione alla tipologia di servizio, si è già infatti evidenziato come le definizioni di autorimessa pubblica e autorimessa privata siano state eliminate. Rimangono inalterate le classificazioni delle autorimesse in relazione alla superficie lorda e alla quota di tutti i piani. Con la nuova regola è esplicitamente richiesta al progettista la valutazione del rischio vita dell’attività. Ulteriori, non sostanziali, modifiche riguardano la classificazione delle aree dell’autorimessa.
Nella nuova stesura al comma 1 della sezione V.6.4 è scritto che la progettazione della sicurezza antincendio deve essere effettuata attuando la metodologia di cui al capitolo G.2; questo apre a importanti sviluppi nella progettazione in quanto alla sezione G.2 sono esplicitamente indicati i metodi avanzati di progettazione antincendio; la nuova regola tecnica apri in maniera esplicita all’applicazione dei metodi prestazionali della Fire Safety Engineering. Nella stesura originale alla sezione V.6.4 Profili di rischio si parlava solo dell’attribuzione dei profili di rischio secondo la metodologia della già citata sezione G.3 senza riferimenti diretti ai metodi prestazionali; la sezione V.6.4 nella nuova versione assume la denominazione Valutazione del rischio incendio lasciando intendere come la nuova norma lasci più spazio alle valutazioni e all’esperienza del progettista, fermo restando il riferimento alla sezione G.3 per i profili di rischio.
La sezione relativa alla strategia antincendio presenta modifiche non sostanziali per le varie categorie reazione, resistenza, compartimentazione, esodo, gestione della sicurezza, controllo dell’incendio, controllo fumi e calore e sicurezza degli impianti tecnologici. Ciò che è da considerarsi come modifica significativa è il comma 3 della sezioneV.6.5 il quale precisa che:
Nelle autorimesse progettate e gestite secondo la presente RTV è ammesso omettere le valutazioni relative alle aree a rischio atmosfere esplosive.
Nella V.6 inclusa nel primo decreto del 2015 è presente una sezione dedicata alla valutazione del rischio esplosione la quale fa riferimento alla regola tecnica verticale V.2 indicando i requisiti che se soddisfatti consentono di omettere la verifica.
In conclusione le novità rilevanti introdotte dalla nuova regola tecnica non sono da ricercarsi nelle direttive relative alle singole strategie antincendio ma nella filosofia con la quale il nuovo testo è stato elaborato; con la semplice introduzione di alcuni commi di poche ma significative parole, si lascia libertà al progettista di condurre una valutazione del rischio per la specifica attività in esame ed è ancora più marcato il trend comune delle nuove regole tecniche ad includere esplicitamente la l’approccio prestazionale il quale certamente rappresenta il futuro della progettazione.